Immagine: foto dell'Editto - Collezione privata.
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Carissimi,
vi voglio proporre la trascrizione di questo editto datato 1667 che, credetemi, fa rabbrividire. Niente di nuovo sotto il sole. Cose che già ci sono ben note, ma leggerle dal vero e averle avute a due centimetri dalla faccia vi assicuro che è stato per me molto forte sul piano emotivo.
La trascizione è fedele all'originale. Mi sono permessa solo di correggere il congiuntivo così come lo decliniamo oggi (es: habbino : abbiano) e alcune preposizioni per rendere la lettura più scorrevole. I due punti interrogativi, che trovate tra le parentesi, si riferiscono a pezzi mancanti per via dei buchi presenti nella carta.
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ARGOMENTI:
CHI SONO GLI ERETICI?
L'Editto presenta dettagliatamente tutti coloro che sono da considerare Eretici, a cominciare da chi pratica magia.
OBBLIGO DI DENUNCIARE TUTTE LE CATEGORIE DI ERETICI
A essere puniti non sono solo gli Eretici, ma tutti coloro che non li denunciano all'autorità preposta.
PENE PER CHI NON DENUNCIA GLI ERETICI O LI DIFENDE O LI RACCOMANDA
Scomunica, oltre alle altre pene di cui si parla in altri decreti ecc. , "mortificazione NON ordinaria".
(Possiamo benissimo immaginare le dinamiche che si anadavano a creare e il clima di terrore).
OBBLIGO DI AFFISSIONE DELL'EDITTO
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TRASCIZIONE:
EDITTO GENERALE
PER L’UFFICIO DELLA DELLA S. INQUISIZIONE
No I Fr. LODOVICO PEZZANI da Colorno dell’Ordine de’Predicatori, Maestro di Sacra Teologia, Inquisitore Generale, di Tortona, e sua Diocesi, dalla Santa Sede Apostolica contra l’Heretica pravità specialmente Delegato.
Desiderando (come ricerca il carico di questo Sant’Ufficio a Noi imposto) che la Sacrosanta Fede Cattolica, senza la quale è impossibile piacere a Dio in questa nostra Giurisdizione da ogni Ereticale contagio immacolata, e pura si confermi, con autorità Apostolica a Noi concessa in virtù di S.Obbedienza sotto pena di scomunica di lata sentenza (oltre le altre pene da Sacri Canoni, Decreti, Costituzioni, Bolle Apostoliche imposte) comandiamo a tutte, a ciascuna persona della nostra Giurisdizione, di qualunque condizione, stato, grado, o dignità, così ecclesiastica, come mondana, sia quanto si voglia grande, che fra dodici giorni prossimi, dei quali i primi quattro assignamo per il primo, gli altri quattro per il secondo, e gli ultimi quattro per il terzo, ultimo, perentorio termine, debbano al Sant’Uffcio di questa Città, ovvero all’Ordinario rivelare, e notificare tutti, e ciascuno di quelli, dei quali sappiano, o sapranno, abbiano o avranno notizia, che siano Eretici, o sospetti, o diffamati, di eresia; o credenti, o fautori, o ricettatori, o difensori loro, o che abbiano aderito, o aderiscano a riti dei Gentili, o dei Giudei, o dei Maumetani, o dei Saraceni; o abbiano appostatato della Santa Fede Cattolica; o in qualunque modo espressamente, o tacitamente abbiano invocato, o invochino, o invocheranno il Demonio, o l’abbiano onorato, onorino o onoreranno; o abbiano avuto, abbiano nel presente, o stiano per avere patto con lui; o si siano ingeriti, ingeriscano, o s’ingeriranno in qualunque esperimento si sia di Magia, o Negromanzia, Incantesimi, o di altre superstiziose azioni, e massime con abuso di cose sacre, o Giudei, quali inducessero, o avessero indotti Cristiani a vivere conforme a costumi loro; o si servino, o si servissero di essi in quelle cose, e azioni che gli sono proibite dai Sacri Canoni, e Costituzioni Pontificie; o che impedissero altri Giudei a battezzarsi, o insegnassero eresie, o incantesimi. E altre cose contro gli Articoli della Santa Fede, che sono comuni a Noi e a loro.
Che siano persone, che con sacrilego ardire, non essendo Sacerdoti, s’abbiano usurpato, o si usurpino di celebrale la Santa Messa; o abbiano presunto, o presumino, o giammai presumeranno d’amministrare il Sacramento della Penitenza ai fedeli di Cristo, o che l’abbiano abusato, o abusino, sollecitando i penitenti contro i Decreti, e Costituzioni Apostoliche, e singolarmente della felice memoria di Gregorio Papa XV.
Che abbiano celebrato, o celebrino, occulte conventicole in materia di Religione.
Che contro Dio, o suoi Santi, e singolarmente contro la Beatissima sempre Vergine MARIA Madre di Dio abbiano proferito, o proferiscano Bestemmie ereticali, come al Dispetto e Riniego e o (?) dicano, o abbiano detto altre parole ereticali contrarie agli Articoli della Santa Fede.
Che abbiano impedito, impediscano per se, o per altri in qualsivoglia modo l’Ufficio della Santa Inquisizione. Ovvero i suoi Officiali nell’inquisire alcun atto, cattura, processo, o sentenza pertinen(te) quello, o abbino offeso, ovvero offendano, o minaccino d’offendere nella roba, nella persona, o nell’onore alcuno testimonio, o denunciatore o ministro d’esso Sant’Ufficio, o gli abbiano chiamati, o chiamino con nome di spia, o con altri odiosi, infami, e vituperoli, a non confessare, o che consegnino, o esortino, o abbiano consigliato, o esortato alcuna persona a tacere, o nascondere in qualsivoglia modo la verità al Sant’Ufficio.
Che abbiano, o abbiano avuto Libri, o scritti, i quali contengano Eresia, o libri di Eretici, che trattino di Religione, senza Autorità, della Santa Sede Apostolica, o che gli abbiano letti, o tenuti, o stampati, o fatti stampare, o difesi, o li leggano, tengano, stampino, facciano stampare, o difendano sotto qualsivoglia precetto, o colore.
E quello stesso intendiamo, e comandiamo circa i libri, e scritti di Negromanzia, Magia, o che contengano Incantesimi, Sortilegi, e simili superstizioni, massime con abuso di cose sacre e altri contenuti nominatamente, o virtualmente, esplicitamente, o implicitamente così nel Sacro indice Romano, come negli Editti, e Decreti del S. Ufficio.
E similmente comandiamo quanto a quelli, i quali abbiano introdotto, introducano, o facciano introdurre nella nostra Giurisdizione, o estrarre (?) da essa i predetti, o altri somiglianti libri.
Che siano persone, che mangino, o abbiano mangiato carne, uova, o latticini nei giorni proibiti; ovvero Hosti, Albergatori, o che tengano Camera locanda, che abbiano dato a mangiar carne, uova, o latticini in tali giorni a passagieri (passanti, persone di passaggio), forestieri, o a coloro che stanno a Camera locanda, o ad altri.
Dichiarando che per la sopradetta espressione dei Casi da Noi specificati, da rivelarsi, come di sopra, non escludiamo gli altri casi spettanti al sant’Ufficio, che per altro ne’, Sacri Canoni Decreti, Costituzioni, e Bolle dei Sommi Pontefici sono compresi.
Avvertendo, e dichiarando, che a questi nostri Precetti non sodisferanno, ne s’intendono soddisfare quelli, che con bollettini, o lettere, come su suol dire, orbe, senza nome e cognome dell’Autore, o in altre maniere incerte (delle quali in nessun conto si tiene al Sant’Ufficio) pretendessero rivelare i delinquenti.
E che quelli, i quali sanno, o che hanno saputo, e hanno notizia di qualsivoglia Caso spettante al Sant’Ufficio, e massime d’Eresia, obbligati a denunciare come sopra non sono scusati da qualsivoglia condizione, o longhezza di tempo; Onde s’ingannano quelli , che per esser scorsi dieci , quindici , o vent’anni, pensano non esser più obbligati a denunciare i casi spettanti al sant’Ufficio, il che però s’intende di quelli . che non hanno mai soddisfatto , e denunciato.
Dichiarando ancora che della detta scomunica, e pene, nelle quali i disobbedienti incorreranno, nessuno se non da noi, o dal Supremo tribunale del Sant’Ufficio di Roma, potrà esser arruolato, né sarà arruolato, se prima rivelando, e notificando li detti eretici, o altri come di sopra, sospetti d’eresia, non avrà soddisfatto pienamente all’obbligo di doverli denunciare.
E però avvisiamo, e nel Signore ammoniamo tutti i Fedeli a Noi soggetti che avendo cognizione di qualsivoglia caso spettante al S. Ufficio, e massime di eresia, per zelo dell’onor Divino, per Difesa della Santa Fede, per l’estirpazione delle eresie (delle quali non v’è cosa peggiore). Se per non incorrere loro nelle Censure e Scomuniche, come di sopra, vogliono denunciarlo. E inganni, sprezzando i falsi abusi, e inganni, che in ciò il Demonio per sdegno ha posti nel Mondo per disturbare in questa maniera così pio, e Sant’Ufficio come sono il temere d’esser chiamati accusatori , spie e indegni della conversazione onorata del mondo &c imperoche chi bene considera, ritroverà ch’ufficio tale nel quale si difende L’Onore Divino , oltre che tutti saranno tenuti secretissimi.
Avvertiamo tutti i Reverendi Confessori. Che nell’occasione della Santa Confessione con ogni diligenza cerchino, e investighino da’ suoi Penitenti, se sanno alcuna delle delle suddette cose …, avvisandolo, non denunciando, come di sopra, non li possono assolvere, , e se in ciò saranno trovati manchevoli, o negligenti saranno severamente puniti.
Avvertiamo ancora e…mente comandiamo, che nessuna persona a noi soggetta, di qualsivoglia grado, o condizione si sia, ardisca di raccomandare, o favorire presso di Noi o dei rei da qulsivoglia persona, benchè di alto stato, e dignità, perché simili lettere, o raccomandazioni non saranno accettate, né ammesse, né saranno di alcun giovamento ai raccomandarti, anzi si manderanno alla sacra Congregazione del S. Ufficio di Roma, con la nota espresa del nome , e cognome di quelli che avranno l’ardire di raccomandare detti rei , come dalla Sacra Congregazne degli Eminenti s e Reverendi e SS. Cardinali in tutta La Repubblica Cristiana Supremi Inquisitori Generali, per ordine espresso di N. S. ci viene strettamente imposto , e comandato. . Dichiarando, che questa proibizione s’intende non solo durante la caausa, e fino alla definitiva sentenza inclusi si è , ma ancora dopo la definitiva sentenza o sia per intercedere grazia , per diminuzione, , o per commutazione di pene, , o di penitenze, o per altro, qualsivoglia modo, perciò ognuno (sia chi si voglia) ben si guardi da non incorrere in tanto disordine , se non vuole riportarne mortificazioni non ordinaria.
E, al fine che questi Ordini, nostri vengano a notizia di tutti, e nessuno possa pretendere ignoranza, in virtù dello Spirito Santo, di Santa Obbeddienza, e sotto le pene altre volte tassate negli Editti dei nostri antecessori a tutti i Reverendi rettori delle Chiese di quelle Città , terre, castelli, Luoghi di questa nostra Giurisdizione comandiamo li debbano pubblicare tre volete l’anno, cioè in una Domenica dell’Avvento, inun’altra della Quaresima, e nella Festa del Corpo di Cristo. N. S. (Nostro Signore) in tempo che sia in Chiesa maggior concorso del Popolo.
Le quali cose comandiamo ai reverendi abbati, priori, Presidenti dei Conventi, e case dei Religiosi, e Confessori delle Suore, conforme al Decreto della santità di N.S. pubblicato alli 15. Ottobre 1624 in materia delle Penitenti che sono state sollecitate acciocchè respettivamente l’essequiscano coi sudditi loro.
E delle due copie, che li manderemo di questo nostro Editto, una debbano far attaccare alla porta principale delle loro Chiese in tal modo, che non si possi levare se non con violenza , e l’altra abbiano a conservare nelle sacristie loro per memoria di doversi osservare i predetti Ordini.
Comandiamo parimente ancora a tutti li Stampatori, librari, Dazieri, Gabellieri, Hosti, e a quelli che tengono Camera locanda, che debbano sempre tenere affissa copia di questo nostro Editto , sotto pena di 25 scudi d’applicarsi a Luoghi pii , e altre a nostro arbitrio in caso di trasgressione.
Finalmente comandiamo sotto la stessa pena di Scomunica, e Censure sopradette, che niuno abbia ardimento per se, o per altri di levare, , stracciare, , radere, cassare, e occultare il presente Nostro editto, Avvisi, e Comandamenti.
E in fede Dato nell’….della S. Inquisizione di Tortona questo dì 20 Ottobre 1667.
F. Ludovico Pezzani Inquisitore Sudetto.
Loco del sigillo
NON SIA RIMOSSA SOTTO PENA DI SCOMUNICA
In TORTONA, per Niccolò Viola Stampatore del Sant’Ufficio
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Nel prossimo appuntamento di "Profumo di storia" inizieremo il carteggio di una corrispondenza completa tra due promessi sposi di fine Ottocento.
Vi aspetto!